STATUTO TITOLO II - SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE TITOLO
V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 1 .Costituzione: E' costituita l'Associazione culturale denominata "IL TREPPO" ente non commerciale senza fini di lucro - ai sensi dell'art.36 del Codice Civile Art.2 -Scopi dell'Associazione: L'Associazione "Il Treppo" ente non commerciale senza fini di lucro e associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero:
Scopo
dell'Associazione è anche
quello di fornire collegamenti per la conoscenza
e 1 'interscambio di informazioni
e di esperienze tra coloro che si occupano della cultura
e del mondo popolare. Essa
può stabilire contatti a
livello nazionale e internazionale
con Istituti od Organizzazioni operanti
in ordine e per scopi
analoghi.
SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO Art.
3- Requisiti dei soci: Sono
soci dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento
della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale,
versando la Quota associativa. La durata della qualifica di associato
è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti i soci
hanno parimenti diritto elettorale
attivo e passivo.
La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all 'art.20 del presente statuto e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno. Art.4 .Ammissione dei soci: Non esistono particolari formalità di rito per l’ammissione dei soci. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accolte dalla maggioranza dei membri in carica.Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" così come deliberate dal Consiglio Direttivo.Le eventuali "somme aggiuntive" che si rendessero necessarie, in caso di disavanzo economico, saranno deliberate dall’assemblea e saranno ripartite tra i soci fondatori. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile ne rimborsabile. Art.5
- Circolazione delle quote: La
quota associativa è intrasmissibile. Art.6
- Perdita della qualifica di
socio: La qualifica di socio può venir meno per
i seguenti motivi: a)
per mancato rinnovo dell’affiliazione
o per mancato pagamento della quota associativa;
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 7 - Organi dell'Associazione: Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Tesoriere. Art.8 .Partecipazione ali' Assemblea: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare alla assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto; tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. Fanno eccezione i Soci Juniores, per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'art.3 del presente statuto. Art.9 - Convocazione dell'assemblea: L'Assemblea è convocata per affissione di apposito " Avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, almeno 15 giorni prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte e per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati. Art.l0
- Costituzione e
deliberazione dell'assemblea:
L 'assemblea è ordinaria
o straordinaria. L 'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle
modifiche del presente statuto e alla definizione delle eventuali .'somme
aggiuntive". L 'assemblea
straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita
di un quorum costitutivo pari ad almeno il 51
% degli associati iscritti, alla data della delibera, nell 'apposito libro di cui all ' art.20 del presente statuto,
in prima convocazione, e
al 10% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo
per le deliberazioni in sede
straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella
stessa prima convocazione. Art.11-
Compiti del Presidente: il
Presidente è nominato dall’assemblea. la prima volta all'atto della
costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della
carica. Il Presidente deve essere eletto, tra i soci, rimane in carica
per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente rappresenta
l'Associazione; presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto e
coordina 1 'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare
l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione
del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale
rinnovo delle cariche sociali.
Art.l2
.Compiti del ConsiglioDirettivo: Il
Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa.
Art.
13- Compiti del Tesoriere:
Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle
scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco
aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto
economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
Art.
13
- Entrate dell'Associazione:
Le entrate dell'Associazione sono rappresentate: a) dai proventi delle
"quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive"; b) dalle tasse
di affiliazione; c) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti
con il fondo comune associativo; d) da sottoscrizioni, donazioni, contributi
e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; e) dai proventi
derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati
nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per
la loro produzione. Art.15 Divieto di distribuzione degli avanzi di
gestione: L 'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile,
direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi
appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o
di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
Legge. Art.16 - Gestione del patrimonio: La gestione del patrimonio
è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della
conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo
nell' annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura
di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la
distribuzione Non sia imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI Art.17 - Sede dell'Associazione: L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Manara n.25. Può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale. Art.18 - Durata dell 'Associazione: La durata dell’Associazione è prevista fino al 2010, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria. Art.19 - Esercizio sociale: L 'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 3I Dicembre di ogni anno. Art.20 .Libri sociali: Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti. Art.21-
Scioglimento e liquidazione:
Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono
essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.
Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente
a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno
alla liquidazione dell'associazione. Art.22
- Clausola arbitrale: Le
vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi
che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità
delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà
significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli
compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo
dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale
di Reggio Emilia. Art.23 - Rinvio: Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Reggio Emilia, 27 marzo 1999.
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