STATUTO
 


ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO


TITOLO  II  -  SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI


 
TITOLO
I

Art. 1 .Costituzione: E' costituita l'Associazione culturale denominata "IL TREPPO" ente non commerciale senza fini di lucro - ai sensi dell'art.36 del Codice Civile

Art.2 -Scopi dell'Associazione: L'Associazione "Il Treppo" ente non commerciale senza fini di lucro e associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero:

  •  La pubblicazione della rivista di tradizioni popolari "Il Cantastorie";
  •  Lo studio e la ricerca sulle tradizioni popolari italiane, con particolare riferimento allo
    spettacolo e alla  cultura popolare. 
  •  L 'organizzazione di convegni, incontri, mostre; la realizzazione di pubblicazioni
    monografiche  e di materiale audio-video.

Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e 1 'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano della cultura e del mondo popolare. Essa può stabilire contatti a livello nazionale e internazionale con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine e per scopi analoghi.
Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative
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  Statuto


 TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 3- Requisiti dei soci: Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la Quota associativa. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
Sono istituite quattro categorie di soci:

  • Soci "ordinari", coloro che verseranno 1'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e  approvata dall’Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto;
  • Soci "sostenitori", coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
  • Soci "onorari", coloro che per particolari meriti legati alla diffusione della cultura siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione;
  • Soci "Juniores", coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:
  1. il diritto a ricevere la rivista "Il Cantastorie";
  2. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
  3. il diritto di voto per l'approvazione dei rendiconto annuale;
  4. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione da ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all 'art.20 del presente statuto e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno.

Art.4 .Ammissione dei soci: Non esistono particolari formalità di rito per l’ammissione dei soci. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accolte dalla maggioranza dei membri in carica.Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" così come deliberate dal Consiglio Direttivo.Le eventuali "somme aggiuntive" che si rendessero necessarie, in caso di disavanzo economico, saranno deliberate dall’assemblea e saranno ripartite tra i soci fondatori. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile ne rimborsabile.

Art.5 - Circolazione delle quote: La quota associativa è intrasmissibile.
Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Art.6 - Perdita della qualifica di socio: La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per mancato rinnovo dell’affiliazione o per mancato pagamento della quota associativa;
b) per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione o dell’associazione, da parte del Consiglio Direttivo;
c) per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale eventuale decisione è assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

  Statuto

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi dell'Associazione: Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Tesoriere.

Art.8 .Partecipazione ali' Assemblea: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare alla  assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto; tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. Fanno eccezione i Soci Juniores, per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'art.3 del presente statuto.  

Art.9 - Convocazione dell'assemblea: L'Assemblea è convocata per affissione di apposito " Avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, almeno 15 giorni prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte e per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art.l0 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea: L 'assemblea è ordinaria o straordinaria. L 'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto e alla definizione delle eventuali .'somme aggiuntive". L 'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari ad almeno il 51 % degli associati iscritti, alla data della delibera, nell 'apposito libro di cui all ' art.20 del presente statuto, in prima convocazione, e al 10% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione.
 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.
L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Tesoriere ed inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Difettivo
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Sono ammessi a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro di cui all ' art.20. E' ammesso  l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto da altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n° 3.

Art.11- Compiti del Presidente: il Presidente è nominato dall’assemblea. la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. Il Presidente deve essere eletto, tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente rappresenta l'Associazione; presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto e coordina 1 'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
li Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento
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Art.l2 .Compiti del ConsiglioDirettivo: Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa.
E' composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea trai soci, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica La votazione è eseguita per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione, è di collaborazione coordinata e continuativa Tali soggetti avranno diritto a una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di Aprile, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. II Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati. L 'importo delle quote è sottoposto ad approvazione dell'assemblea. Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati

Art. 13- Compiti del Tesoriere: Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

  Statuto

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 13 - Entrate dell'Associazione: Le entrate dell'Associazione sono rappresentate: a) dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive"; b) dalle tasse di affiliazione; c) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo; d) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; e) dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione. Art.15 Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione: L 'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Art.16 - Gestione del patrimonio: La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell' annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione Non sia imposta dalla legge.

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TITOLO V

DISPOSIZIONI  FINALI

Art.17 - Sede dell'Associazione: L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Manara n.25. Può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale.

Art.18 - Durata dell 'Associazione: La durata dell’Associazione è prevista fino al 2010, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art.19 - Esercizio sociale: L 'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 3I Dicembre di ogni anno.

Art.20 .Libri sociali: Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti.

Art.21- Scioglimento e liquidazione: Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all ' art.3 , comma 190, della Legge n.662196 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuato da altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.

Art.22 - Clausola arbitrale: Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all ' avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale su semplice istanza di parte.
Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall 'accettazione del terzo arbitro. Quest 'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art.23 - Rinvio: Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.  

Reggio Emilia, 27 marzo 1999.

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